Art. 3.
(Istituzione del Fondo di garanzia).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia a sostegno di debitori che versano in stato di insolvenza per debiti di importo inferiore a 20.000 euro.
      2. Il Fondo di garanzia è finanziato con i contributi aggiuntivi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, dai debitori che accedono alla procedura prevista dal medesimo articolo 2.
      3. Al Fondo di garanzia affluiscono, altresì, i contributi di solidarietà disposti dalle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
      4. Il Fondo di garanzia interviene nei confronti di aziende bancarie e di intermediari finanziari a garanzia dei soggetti che fanno richiesta di accesso al sistema creditizio e a copertura del debito ammesso a dilazione ai sensi dell'articolo 2.